Art. 131 — Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
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Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:
- a)la garanzia di cui all'articolo 113 del codice: l'obbligo di pagare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;
- b)la garanzia di subentro: l'obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonche' nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice e' efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia di subentro e' efficace sino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva