Art. 135 — Limiti di garanzia
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La garanzia di cui all'articolo 132, e' prestata per gli importi percentuali e con le modalita' previsti dall'articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all'articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entita' maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva