Art. 6
[1]Art. 4 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
[2]Le attivita' della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari sono ripartite:
[3]1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;
[4]2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
[5]3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti