Art. 146

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Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, puo' procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, e' redatto con le modalita' indicate all'articolo 223.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art146 · fonte su Normattiva