Art. 149 — Direttori operativi (art. 125, d.P.R. n. 554/1999)
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Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
- a)verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b)programmare e coordinare le attivita' dell'ispettore dei lavori;
- c)curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita' rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d)assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e)individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita' dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f)assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g)esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h)direzione di lavorazioni specialistiche.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva