Art. 172 — Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso
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Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, effettui i conteggi relativi all'applicazione del prezzo chiuso. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto, provvede a verificare la disponibilita' di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilita' dei fondi, il relativo certificato di pagamento. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresi' previste dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento e' causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva