Art. 173

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L'atto di cottimo deve indicare:

  • a)l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  • b)i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  • c)le condizioni di esecuzione;
  • d)il termine di ultimazione dei lavori;
  • e)le modalita' di pagamento;
  • f)le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
  • g)le garanzie a carico dell'esecutore. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art173 · fonte su Normattiva