Art. 173
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L'atto di cottimo deve indicare:
- a)l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b)i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c)le condizioni di esecuzione;
- d)il termine di ultimazione dei lavori;
- e)le modalita' di pagamento;
- f)le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g)le garanzie a carico dell'esecutore. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva