Art. 187 — Liste settimanali delle somministrazioni (art. 162, d.P.R. n. 554/1999)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche' le provviste somministrate dall'esecutore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonche' tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 179, comma 1, secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilita' le apposite disposizioni di cui all'articolo 192.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva