Art. 188Forma del registro di contabilita' (art. 163, d.P.R. n. 554/1999)

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[1]Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore. L'iscrizione delle partite e' fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, puo' prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purche' le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 189. Il registro e' tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita', dal personale da lui designato. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilita', i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

[2]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

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Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 30 maggio 2018 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art188 · fonte su Normattiva