Art. 203 — Annotazione dei lavori ad economia (art. 176, d.P.R. n. 554/1999)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 2016 al 30 maggio 2018. Leggi il testo vigente →
[1]L'annotazione dei lavori in economia e' effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
- a)se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
- b)se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
- a)le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b)le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
[2]16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 30 maggio 2018 · versione 17 su Normattiva