Art. 212Iscrizione di annotazioni di misurazione (art. 184, d.P.R. n. 554/1999)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art212 · fonte su Normattiva