Art. 225 — Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, d.P.R. n. 554/1999)
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L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:
- a)se il lavoro sia o no collaudabile;
- b)a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c)i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d)le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e)il credito liquido dell'esecutore. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita' di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva