Art. 226 — Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione (art. 196, d.P.R. n. 554/1999)
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In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
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