Art. 229 — Certificato di collaudo (art. 199, d.P.R. n. 554/1999)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
- a)una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: - il titolo dell'opera o del lavoro; - la localita' e la provincia interessate; - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonche' quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; - il quadro economico recante gli importi autorizzati; - l'indicazione dell'esecutore; - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori; - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; - la data e gli importi riportati nel conto finale; - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b)il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
- c)il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
- d)la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilita' dell'opera;
- e)la certificazione di collaudo. Nella certificazione l'organo di collaudo:
- a)riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- b)determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- c)dichiara, fatte salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
- d)attesta la collaudabilita' dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera' a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra' alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva