Art. 24
Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999)
[1]Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita' urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
- a)relazione generale;
- b)relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c)rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d)elaborati grafici;
- e)studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita' ambientale;
- f)calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g)disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h)
[2]16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva