Art. 247Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

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Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attivita' di verifica, avvalendosi:

  • a)nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:
  • 1)del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
  • 2)ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
  • b)nei casi di interventi su beni culturali immobili:
  • 1)qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
  • 2)ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
  • c)nei casi di lavori di scavo archeologico:
  • 1)qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
  • 2)ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto. Alle procedure di affidamento dell'attivita' di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresi', assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori. 16
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

16

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 11 novembre 2017 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art247 · fonte su Normattiva