Art. 256Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria

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Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole societa' che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art256 · fonte su Normattiva