Art. 262Corrispettivo (art. 62, commi 3, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999)

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Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione e' determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonche' del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo e' aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo e' determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attivita' del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie e' determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara. All'importo stimato del corrispettivo complessivo e' applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese. La progettazione di un intervento non puo' essere artificiosamente divisa in piu' parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art262 · fonte su Normattiva