Art. 276 — Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati
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I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni, la societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati puo' essere costituita anche dai soli concorrenti interessati all'esecuzione parziale. Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva