Art. 31 codice dei contratti pubblici (Allegato II.12)

[1]Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati.

[2]1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. 3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. 4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 5. La societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale. 6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa. 7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-12-art31 · fonte su Normattiva