Art. 277
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Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva