Art. 281
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Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione puo' causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva