Art. 285 — Servizi sostitutivi di mensa
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(d.P.C.M. 18 novembre 2005) L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente nell'attivita' finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una societa' di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea possono esercitare l'attivita' di cui al comma 1 se a cio' autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 1 possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attivita' dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto e' erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attivita':
- a)le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonche' da mense aziendali ed interaziendali;
- b)le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. I buoni pasto:
- a)consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b)costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione;
- c)sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d)non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e)sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. I buoni pasto riportano:
- a)il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b)la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di emissione;
- c)il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d)il termine temporale di utilizzo;
- e)uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f)la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore». Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82, del codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 1 del codice, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo:
- a)il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
- b)la rete degli esercizi da convenzionare;
- c)lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- d)i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
- e)il progetto tecnico. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione. Gli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono:
- a)l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa' di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;
- b)la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- c)le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative alle condizioni di validita' ed ai limiti di utilizzo, nonche' ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- d)l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle societa' di emissione;
- e)l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potra' validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate. Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva