Art. 291
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Dopo che la stazione ha valutato l'ammissibilita' delle offerte, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del codice, ed effettuato il controllo di cui all'articolo 48, comma 1, del codice, provvede:
- a)alla registrazione del responsabile del procedimento della stazione appaltante ovvero del soggetto che presiede alla gara e all'attribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all'interno del sistema informatico;
- b)alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed all'attribuzione agli stessi di un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all'interno del sistema informatico;
- c)ad invitare i concorrenti ammessi a visualizzare le informazioni necessarie al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato;
- d)ad invitare simultaneamente per via elettronica i concorrenti ammessi a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, rispetto all'offerta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo le modalita' e condizioni indicati nel bando o nel capitolato;
- e)a fornire supporto ai concorrenti durante l'asta elettronica. 2 La stazione appaltante, gia' nella fase indicata all'articolo 85, comma 7, del codice, antecedente all'asta elettronica, puo' provvedere al recepimento per via elettronica delle offerte preliminari e alle attivita' di cui al comma 1, lettera a). 3. I concorrenti invitati si collegano in rete tramite i propri user ID e password identificative, alla data e ora indicate nell'invito. Ciascun candidato visualizza la propria classificazione durante l'asta e, se previsto negli atti di gara, anche il valore delle offerte degli altri partecipanti. I concorrenti non visualizzano la ragione sociale degli altri concorrenti ma unicamente la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore delle offerte.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva