Art. 293Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione

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Conclusa l'asta, la stazione appaltante, dopo aver effettuato la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, del codice, secondo quanto previsto dall'articolo 284, procede all'aggiudicazione provvisoria, tenuto conto delle risultanze della fase di gara antecedente all'asta elettronica nonche' dei verbali prodotti in automatico dal sistema informatico; successivamente la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice. La stazione appaltante ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, per il calcolo di cui all'articolo 86, comma 1, del codice prende in considerazione l'ultimo rilancio presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta ammessa qualora il concorrente non abbia formulato una nuova offerta.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art293 · fonte su Normattiva