Art. 309 — Certificato di ultimazione delle prestazioni
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A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalita' previste dall'articolo 304, comma 2.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva