Art. 310
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Nessuna variazione o modifica al contratto puo' essere introdotta dall'esecutore, se non e' disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva