Art. 318
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Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformita' fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformita' e' effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione da' tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformita', affinche' quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva