Art. 320 — Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita'
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Le operazioni necessarie alla verifica di conformita' sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita' i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva