Art. 321Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Il soggetto che procede alla verifica di conformita' provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformita' indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita' riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art321 · fonte su Normattiva