Art. 329 — Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
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Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.
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