Art. 1121 — Attivita' contrattuale dell'Amministrazione della difesa
Nelle more dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 92, comma 5, e di quello previsto dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che verranno inseriti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 534, comma 2, del codice, ai contratti della Difesa relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture continuano ad applicarsi:
- a)il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 recante «regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni»;
- b)il d.P.R. 19 aprile 2005, n. 170;
- c)gli articoli 14 e 15 del d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167;
- d)il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 recante «modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa». Nelle more dell'adozione dei capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200 recante «regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa». Il regolamento previsto dall'articolo 92, comma 5, e quello previsto dall'articolo 196, comma 1, nonche' i capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispongono, ciascuno per quanto di competenza, con effetto dalla data della loro entrata in vigore, l'espressa abrogazione degli atti normativi citati al comma 1 e al comma 2, e di ogni altra disposizione con essi incompatibile.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva