Art. 331
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Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicita' e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva