Art. 335
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Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia puo' essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonche' con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante puo' utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva