Art. 336 — Congruita' dei prezzi
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L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati e' effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante puo' avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva