Art. 337
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I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all'articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva