Art. 338 — Procedure contabili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva