Art. 9
Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
[1]Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita' e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilita' o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento e' nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' di qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui e' affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
- a)nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- b)nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c)nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- d)sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualita' e prezzo;
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva