Art. 341Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

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Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del codice, le disposizioni di cui all'articolo 339 e le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia) del presente regolamento.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art341 · fonte su Normattiva