Art. 344 — Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 225, d.P.R. n. 554/1999)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 2014 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
La programmazione dei lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di stazione appaltante, e' articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessita' di definizione degli accordi con i paesi beneficiari possono essere inserite nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento. 13 Qualora l'accordo di attuazione di una specifica iniziativa di cooperazione stipulato tra l'Italia ed il paese beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono seguire la normativa locale o quella adottata nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l'Italia e' membro. In tal caso lo stesso accordo definisce le modalita' dei controlli e delle autorizzazioni da parte dell'autorita' italiana, per garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo, direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
13La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge".
Testo vigente dal 29 agosto 2014 al 19 aprile 2016 · versione 13 su Normattiva