Art. 225 codice dei contratti pubblici
Disposizioni transitorie e di coordinamento
Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis,, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attivita' relative:
- a)alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b)alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c)all'accesso alla documentazione di gara;
- d)alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e)alla presentazione delle offerte;
- f)all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g)al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 e' richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. 4 In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. 5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192. 5-bis. ((Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all', comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all', comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.)) 6. Fino all'adozione del regolamento di cui all', comma 4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20. 7. Per le garanzie previste all', comma 12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31. 8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonche' dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonche' le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 2024, n. 19
7Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che " L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020".
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva