Art. 352Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, d.P.R. n. 554/1999)

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[1]1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono conformarsi alla normativa ambientale, se di pari o maggiore livello di tutela, urbanistica e di sicurezza del Paese ove e' situata la Sede estera interessata dai lavori, secondo le modalita' stabilite al comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicita' tecnica, alla ripetitivita' degli interventi, alla disponibilita' di studi preliminari di fattibilita', puo' disporre che sia redatto immediatamente il progetto esecutivo. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio e' eseguito l'intervento. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello della sede estera interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili. Il responsabile del procedimento in sede di documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 stabilisce l'ambito normativo di riferimento dell'intervento, specificando altresi' le eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica italiana e quella in vigore presso il Paese della Sede estera interessata dai lavori. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta del contraente procedure locali diverse rispetto alle procedure previste dalla normativa italiana, il documento preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il supporto esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice, e' integrato dal provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, adottato dal titolare dell'ufficio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, inerente al parere consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri di cui il responsabile del procedimento dovra' tenere conto nelle procedure di cui al comma 7. Il responsabile del procedimento propone in sede di esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche direttamente presso la Sede estera interessata dai lavori. I costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai lavori della conferenza sono inclusi nel quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 16. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte progettuali effettuate, delle normative adottate.

[2]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

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Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 4 gennaio 2018 · versione 17 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art352 · fonte su Normattiva