Art. 356Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230, d.P.R. n. 554/1999)

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[1]Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso la sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tali limiti, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo e' imputabile all'esecutore. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti presso la sede estera interessata dai lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai lavori nel territorio dell'Unione Europea con le modalita' di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

[2]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

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Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 4 gennaio 2018 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art356 · fonte su Normattiva