Art. 54
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Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attivita' di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo' essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita' dell'opera. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia' oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione". Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita' di controllo successiva puo' essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia' esaminata. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attivita' di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attivita' svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva