Art. 59 — Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica (art. 49, d.P.R. n. 554/1999)
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Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonche', ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attivita' di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva