Art. 62Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

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Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art62 · fonte su Normattiva