Art. 79
Requisiti di ordine speciale (art. 18, d.P.R. n. 34/2000)
[1]I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
- a)adeguata capacita' economica e finanziaria;
- b)adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
- c)adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- d)adeguato organico medio annuo. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
- a)da idonee referenze bancarie;
- b)dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- c)limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo. La cifra di affari in lavori relativa all'attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa' di capitale con i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e con le relative note di deposito. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta e' attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all', comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta e' comprovata con i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
[2]16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva