Art. 102 — Concorso
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L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per concorso. Puo' partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:
- 1)il titolo di capitano di lungo corso per le corporazioni di prima e di seconda categoria e almeno il titolo di padrone marittimo per quelle di terza categoria;
- 2)eta' non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni salve le particolari agevolazioni previste da leggi speciali; ((3) sei anni di navigazione in servizio di coperta sui navi nazionali e, per le corporazioni di prima e di seconda categoria, un periodo di almeno tre anni di navigazione come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 300 tonnellate, di cui - per le corporazioni di prima categoria - uno come primo ufficiale su navi mercantili o come ufficiale in 2ª su navi militari)).
- 4)costituzione sana, robusta e senza difetti; perfetto senso dell'udito, integra, percezione dei colori e acutezza visiva normale, tanto con la visione binoculare quanto con quella monoculare;
- 5)nessuna condanna per reati dai quili sia deriva la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni, salvo che si sia ottenuta la riabilitazione;
- 6)buona condotta morale e civile. ((Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro per la marina mercantile potra' autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, ad altrettanti marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 del presente articolo. I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile)).
Testo vigente dal 25 febbraio 1955 al 29 aprile 1981 · versione 3 su Normattiva