Art. 108-bis — Mobilita' dei piloti
1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni. 2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.
Testo vigente dal 4 novembre 1997, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva