Art. 99Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi

((Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio. Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale. In caso di necessita' e in via temporanea il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione)).

Testo vigente dal 26 dicembre 1987, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art99 · fonte su Normattiva